LEGGE N. 4/2013 Disposizioni in materia di Professioni Non Organizzate
L’associazione Lady Nada che dal 2006 sul territorio della Regione Sardegna ha istituito una scuola di Naturopatia , vanta prestigiosi insegnanti in materie olistiche e numerosi riconoscimenti per il buon lavoro svolto sul territorio regionale , da tempo impegnata per il riconoscimento della professione del Naturopata .
A tali fini, le associazioni professionali dovranno curare la formazione permanente degli associati; definire codici di condotta ai sensi del Codice del consumo
vigilare sulla condotta professionale degli associati e applicare sanzioni disciplinari. All’art. 2.4 appare particolarmente interessante la previsione di uno “sportello per il cittadino consumatore” che le associazioni professionali sono chiamate a istituire.
Finalmente anche per gli Operatori DBN una legge nazionale che riconosce la loro attività come “PROFESSIONE”.
Si tratta della legge n.4/2013 diretta a disciplinare in generale le professioni non organizzate in ordini o collegi e tra queste, inevitabilmente, le professioni relative alle Discipline Bio Naturali come Naturopatia, Reiki, massaggi e altre attività inerenti
Questa legge si applica a ogni attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Ne sono escluse le attività riservate per legge a soggetti iscritti ad albi o elenchi (per esempio, avvocati, geometri, ecc.), le professioni sanitarie, i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio.
Importante sapere che l’Operatore in DBN dovrà, in ogni documento e rapporto scritto con i clienti, fare espresso riferimento agli estremi della legge 4/2013: la violazione di tale obbligo è sanzionata come “pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo”.
Dopo anni di dibattiti sull’argomento, il legislatore ha deciso di NON porre barriere di accesso alla Professione, avendo scelto di non istituire nuovi ordini professionali di natura pubblica, oltre a quelli già esistenti.
tale compito verrà affidato alle associazioni di categoria professionale come la Uni-pro a cui la nostra scuola
All’art. 1.4 la legge dichiara infatti che “l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, nel rispetto dei principi di buona fede.”
L’art 1.5 chiarisce che “La professione inoltre è esercitata in forma individuale, in forma associativa, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.”
in base allart.2 (lettera c) del Decreto Legislativo 16/01/2013 n 13
la nostra attività di formazione rientra nei parametri stabiliti per l’apprendimento non formale approvati dalla commissione di Etica e Qualità Olistica dell’associazione di categoria
Gli studenti che avranno ultimato il cursus didattico e superati gli esami previsti, possono essere inseriti direttamente nei registri professionali dei consulenti olistici e naturopati della suddetta associazione di categoria delle professioni olistiche
FORMAZIONE E DEONTOLOGIA
I corsi di formazione in materie olistiche sono affidate a scuole iscritte nei registri delle associazioni di categoria, che vigilano sul loro operato e approvano i programmi di studio su tali materie, i registri d’iscrizione delle scuole sono pubblicati sui siti delle associazioni di categoria di riferimento in modo che gli utenti possano appurare tutte le delibere che la scuola stessa attesta per lo svolgimento delle sue mansioni , gli insegnanti stessi della scuola che vantano un attestato di competenza professionale trainer vengono iscritti nei registri pubblici e i loro nomi inviati nei registi del MISE ( ministero dello sviluppo economico)
Le nuove norme sono orientate a valorizzare il ruolo delle associazioni di categoria, che rimangono di natura privatistica, ma vengono dotate di importanti strumenti di qualificazione e aggiornamento professionale per gli associati e di funzioni di garanzia per i destinatari delle prestazioni.
Nel solco del principio costituzionale di libertà di associazione, rimane ferma sia la facoltà dei singoli operatori di aderire o non aderire alle associazioni di categoria, sia la possibilità di una pluralità di associazioni, nell’ambito dello stesso settore.